Normative e contributi:
LEGGE 14 agosto 1991, n. 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991
1. Princìpi generali
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.
2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie
di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell’unità sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
3. Competenze delle regioni
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dell’anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell’unità sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all’articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
4. Competenze dei comuni
1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all’articolo 2.
5. Sanzioni
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. L’ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell’articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tre milioni. [Comma abrogato]
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l’attuazione della presente legge previsto dall’articolo 8.
6. Imposte
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un’imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
2. L’acquisto di un cane già assoggettato all’imposta non dà luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall’imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l’imposta in altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all’allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell’Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni. [Articolo abrogato dal D.L. 8/1993]
7. Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
8. Istituzione del fondo per l’attuazione della legge
1. A partire dall’esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l’attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9. Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1991 all’uopo utilizzando l’accantonamento «Prevenzione del randagismo».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancioREGIONE PUGLIA – LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 3-04-1995
Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 39 del 18 aprile 1995
ARTICOLO 1 (Finalità)
1. La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo – animale – ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonchè il loro abbandono.
ARTICOLO 2 (Tutela sanitaria e vigilanza)
1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico – sanitaria degli stessi, nonchè i controlli connessi all’ attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (USL), ai sensi dell’ art. 5 della legge regionale 2 agosto 1989, n. 13. 2. Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le USL possono avvalersi della collaborazione delle Guardie zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all’ art. 13 della presente legge. ARTICOLO 3 (Anagrafe canina) 1. Presso il Settore veterinario di ogni USL è istituita l’ Anagrafe canina, alla quale devono essere iscritti tutti i cani entro i primi sei mesi di vita o, se randagi, entro trenta giorni dopo essere stati raccolti. 2. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all’Anagrafe canina, presso l’ USL competente per territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane entro quindici giorni dall’ avvenimento. 3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro di carico e scarico e comunicare al settore veterinario della USL competente per territorio il nome e l’ indicazione dell’ eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell’ animali. 4. Sono esentati dall’ obbligo dell’ iscrizione all’ Anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei Corpi di pubblica sicurezza. 5. L’ iscrizione all’ Anagrafe canina è gratuita.
ARTICOLO 4 (Contrassegno di riconoscimento)
1. Entro novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione all’Anagrafe canina il cane verrà identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (Microchips) inserito sottocute con metodi che non arrechino danno e dolore all’ animale. 2. Le operazioni di identificazione, nonchè la rilevazione dello stato segnaletico dell’ animale, sono eseguite a cura dei Servizi veterinari delle USl. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emanerà apposita direttiva indicando le caratteristiche del Microchips e delle schede segnaletiche individuali, da utilizzarsi per la iscrizione dei singoli animali, alla quale dovranno uniformarsi le USL della Regione.
ARTICOLO 5 (Profilassi)
1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all’ art. 12 della presente legge e sentite le associazioni e gli enti di cui al successivo art. 13 che ne facciano richiesta: a) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali; b) promuove e attiva, di concerto con la Sovrintendenza scolastica, corsi di educazione sanitaria, nelle scuole di ogni ordine e grado, intesi a definire un corretto rapporto uomo – animale; c) istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale addetto all’ attuazione della presente legge. 2. La Regione e Le USL, attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d’affezione. A tal fine le USL possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. 3. Gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.
ARTICOLO 6 (Recupero cani randagi)
1. Spetta ai Servizi veterinari delle USL di recupero dei cani randagi. 2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all’ anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, a enti e associazioni protezionistiche. 3. Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l’ impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni. 4. Per il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all’ animale. 5. La soppressione così come prevista dagli articoli 86, 87 e 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e dall’ artº 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, deve essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.
ARTICOLO 7 (Cane collettivo)
1. Sono iscritti all’Anagrafe canina anche i cani collettivi. 2. Cane collettivo è quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l’animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant’ altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Polizia veterinaria DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e dall’ art. 672 del Codice penale. 3. Tali cani devono possedere i requisiti di salubrità , essere sterilizzati e iscritti all’ anagrafe a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della presente legge.
ARTICOLO 8 (Canili sanitari)
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all’ art. 84 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320 secondo i criteri stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale. Per le predette finalità i Comuni possono utilizzare i fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione. 2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi
sanitari di cui all’ art. 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico. 3. La gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. E’ fatto obbligo ai Servizi veterinari delle USL di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità . 4. I COmuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati e custodia.
ARTICOLO 9 (Rifugi)
1.In attuazione dell’ art. 3, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i Comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri: a) censimento della popolazione canina in ambito regionale; b)indicazioni della commissione regionale di cui al successivo art. 12.Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani provenienti dai canili sanitari che non hanno trovato adozione o altra prevista sistemazione. 2. La Giunta regionale determina altresì la percentuale di partecipazione di ogni Comune all’ onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio. La Giunta regionale, nei termini di cui al precedente comma 1, stabilisce i criteri tecnici di realizzazione dei rifugi, sentita la Commissione di cui all’ art. 12 della presente legge. 3. I finanziamenti di cui all’ art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 saranno ripartiti per la costruzione o ristrutturazione dei rifugi di cui al comma 1. 4. I rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere gestiti da enti e associazioni riconosciute e iscritte all’ Albo di cui all’ art. 13 della presente legge. 5. AL fine di combattere il fenomeno dell’ abbandono, presso i suddetti rifugi possono essere ospitati cani e gatti con regolare proprietario per determinati periodi di tempo e a pagamento. Le tariffe giornaliere saranno stabilite annualmente dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale di cui al successivo art. 12. 6. I Comuni nel cui territorio è prevista l’ ubicazione dei rifugi approvano i singoli progetti, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento regionale di individuazione, in zone ritenute idonee. L’approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’ opera. 7. Ai Servizi veterinari delle USL è demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi.
ARTICOLO 10 (Gatti)
1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E’ vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.
2. I gatti che vivono in libertà possono essere sterilizzati e rimessi nel loro gruppo.
3. Enti e associazioni zoofile o gruppi di persone, d’intesa con i servizi veterinari delle USL, possono avere in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
ARTICOLO 11 (Rinuncia)
1. Qualora il proprietario o detentore di un animale, intenda rinunciare a questi, deve formulare comunicazione scritta al Servizio veterinario della USL competente per territorio, che provvede al ritiro dell’ animale e alla consegna al competente rifugio in condizioni di affidabilità . 2. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l’
animale resta presso il rifugio. 3. L’ entità del contributo annuale è stabilita dalla Regione su proposta della Commissione di cui al successivo art. 12.
ARTICOLO 12 (Commissione regionale)
1. Presso l’ Avvocato regionale alla sanità è istituita, entro sessanta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, una Commissione regionale che coordina, sovraintende e controlla gli interventi necessari all’ attuazione della presente legge ed è organo consultivo della Giunta regionale.
2. La Commissione regionale, presieduta dall’ Assessore regionale alla sanità o suo delegato, è così composta:
a) l’ Assessore regionale all’ ambiente o suo delegato;
b) un medico veterinario del Settore assistenza veterinaria dell’ Assessorato alla sanità o suo delegato;
c) un medico del Settore sanità pubblica dell’Assessorato regionale alla sanità o suo delegato;
d) un medico veterinario designato dall’ ordine Nazionale dei medici veterinari;
e) tre esperti sorteggiati tra i nominati segnalati dalle Associazioni iscritte all’Albo di cui al successivo art. 13.
ARTICOLO 13 (Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali)
1. Presso l’Assessorato regionale alla sanità è istituito un Albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operati nella Regione Puglia.
2. Ai fini dell’ iscrizione all’ Albo, gli enti e le associazioni di cui al precedente comma 1 devono resentare domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di: a) copia dell’ atto costitutivo; b) copia dello Statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro e la tutela degli animali e copia del bilancio; c) elenco dei soci dal quale risulti l’ esistenza di almeno duecento soci ordinari; d) relazione documentata dell’attività esercita nonchè della efficienza organizzativa e operativa.
3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 12, dispone l’ iscrizione all’Albo regionale delle associazioni che ne hanno fatto domanda dandone comunicazione agli enti o associazioni interessate.
4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione d’ufficio, la conferma dell’iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al precedente comma 2.
5. Il mancato rispetto dei principi generali della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della presente legge comporta la cancellazione immediata dall’ Albo regionale.
6. Nella fase di prima applicazione della presente legge saranno iscritti all’ Albo regionale tutti gli enti e associazioni che ne facciano domanda, entro trenta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
ARTICOLO 14 (Attività di convenzione)
1. Le associazioni iscritte all’Albo regionale di cui al precedente art. 13, mediante convenzione con i Comuni, possono svolgere le seguenti funzioni:
a) costruire e gestire i rifugi per cani;
b) svolgere compiti di assistenza volontaria in generale ai canili sanitari e ai rifugi;
c) partecipare alle iniziative di cui agli artt. 5 e 6 della presente legge.
2. le attività oggetto di convenzione svolte dalle associazioni protezionistiche hanno carattere volontario con esclusione di fini di lucro.
ARTICOLO 15 (Guardie zoofile)
1. Per le funzioni di vigilanza, sul trattamenti cui sono sottoposti gli animali, la tutela sanitaria degli stessi, il controllo degli allevamenti, dei canili e tutti i luoghi dono sono allocati animali di affezione, oltre che dai soggetti indicati dall’ art. 57 del CPP possono essere svolte dalle guardie zoofile volontarie con la qualifica di Guardia giurata ai sensi del tu delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con rd 18 giugno 1931, n. 773. 2. Per ottenere la qualifica di cui al precedente comma i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esami di idoneità , istituito dalla Giunta regionale e attuato dai Servizi veterinari delle USL. 3. Le guardie zoofile volontarie saranno dotate di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta regionale con gli estremi di provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di Guardia zoofila. 4. Le guardie zoofile operano nell’ ambito di tutto il territorio provinciale.
ARTICOLO 16 (Contributi per il patrimonio zootecnico)
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario. 2. Tali eventi devono essere accertati competenti Servizi veterinari delle USL. 3. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera di Giunta regionale con riferimento a quanto previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.
ARTICOLO 17 (Sanzioni)
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione. 2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’ Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire settantacinquemila a lire quattrocentocinquantamila. 3. Chiunque, avendo iscritto il cane all’ Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila a lire trecentomila. 4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni. 5. Il detentore del canone che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell’ animale, come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da lire centocinquantamila a lire novecentomila. 6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno riscosse dalla Regione secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e confluiranno sull’ apposito capitolo 3061150 denominato << Entrate rivenienti da sanzioni amministrative di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 >>.
ARTICOLO 18 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le USL, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente legge. 2. Per le finalità della presente legge e per la erogazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 16, si farà fronte con le quote assegnate alla Regione a norma dell’ art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonchè con le somme derivanti dal precedente art. 17, che sono da considerarsi vincolate per la finalità della presente legge, e con i fondi di lire 100 milioni previsti al capº 0751013 << Spese per prevenzione del randagismo >> del bilancio 1995, previo prelevamento di pari importo dal cap. 1110070 << Fondi per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. 3. Le spese derivanti dagli articoli 4 e 5 della presente legge sono sostenute dalle USL con i fondi assegnati e gravanti sulla parte indistinta del Fondo sanitario.
ARTICOLO 19 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, sarà garantita la ristrutturazione o la costruzione di almeno un rifugio in ogni provincia. 2. In fase di prima attuazione della presente legge, in considerazione dei tempi necessari per gli adempimenti relativi alla realizzazione dei rifugi per cani di cui al precedente art. 9, i Comuni possono stipulare convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al precedente art. 13 che abbiano la disponibilità di strutture idonee. 3. I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo titolo devono comunicare la detenzione, nei termine massimo di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, al Servizio veterinario della USL competente per territorio per gli adempimenti previsti dall’ art. 3 della presente legge La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
REGIONE PUGLIA – LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 31-07-1996 INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 03 APRILE 1995, N. 12
CONCERNENTE GLI INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 86 del 7 agosto 1996
ARTICOLO 1 1. All’art. 19 della legge regionale 3 aprile 1995, nº 12 è aggiunto il seguente comma:<< 4. L’ Assessorato regionale alla sanità, sentita la Commissione regionale di cui all’art. 12, può concedere, previo parere motivato del Servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, una proroga alle convenzioni esistenti sino a un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all’artº 13 che dispongano di strutture idonee >>. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
REGIONE PUGLIA – LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 3-04-1995
Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 39 del 18 aprile 1995
ARTICOLO 1 (Finalità)
1. La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo – animale – ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonchè il loro abbandono.
ARTICOLO 2 (Tutela sanitaria e vigilanza)
1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico – sanitaria degli stessi, nonchè i controlli connessi all’ attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (USL), ai sensi dell’ art. 5 della legge regionale 2 agosto 1989, n. 13. 2. Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le USL possono avvalersi della collaborazione delle Guardie zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all’ art. 13 della presente legge. ARTICOLO 3 (Anagrafe canina) 1. Presso il Settore veterinario di ogni USL è istituita l’ Anagrafe canina, alla quale devono essere iscritti tutti i cani entro i primi sei mesi di vita o, se randagi, entro trenta giorni dopo essere stati raccolti. 2. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all’Anagrafe canina, presso l’ USL competente per territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane entro quindici giorni dall’ avvenimento. 3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro di carico e scarico e comunicare al settore veterinario della USL competente per territorio il nome e l’ indicazione dell’ eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell’ animali. 4. Sono esentati dall’ obbligo dell’ iscrizione all’ Anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei Corpi di pubblica sicurezza. 5. L’ iscrizione all’ Anagrafe canina è gratuita.
ARTICOLO 4 (Contrassegno di riconoscimento)
1. Entro novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione all’Anagrafe canina il cane verrà identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (Microchips) inserito sottocute con metodi che non arrechino danno e dolore all’ animale. 2. Le operazioni di identificazione, nonchè la rilevazione dello stato segnaletico dell’ animale, sono eseguite a cura dei Servizi veterinari delle USl. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emanerà apposita direttiva indicando le caratteristiche del Microchips e delle schede segnaletiche individuali, da utilizzarsi per la iscrizione dei singoli animali, alla quale dovranno uniformarsi le USL della Regione.
ARTICOLO 5 (Profilassi)
1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all’ art. 12 della presente legge e sentite le associazioni e gli enti di cui al successivo art. 13 che ne facciano richiesta: a) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali; b) promuove e attiva, di concerto con la Sovrintendenza scolastica, corsi di educazione sanitaria, nelle scuole di ogni ordine e grado, intesi a definire un corretto rapporto uomo – animale; c) istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale addetto all’ attuazione della presente legge. 2. La Regione e Le USL, attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d’affezione. A tal fine le USL possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. 3. Gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.
ARTICOLO 6 (Recupero cani randagi)
1. Spetta ai Servizi veterinari delle USL di recupero dei cani randagi. 2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all’ anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, a enti e associazioni protezionistiche. 3. Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l’ impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni. 4. Per il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all’ animale. 5. La soppressione così come prevista dagli articoli 86, 87 e 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e dall’ artº 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, deve essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.
ARTICOLO 7 (Cane collettivo)
1. Sono iscritti all’Anagrafe canina anche i cani collettivi. 2. Cane collettivo è quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l’animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant’ altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Polizia veterinaria DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e dall’ art. 672 del Codice penale. 3. Tali cani devono possedere i requisiti di salubrità , essere sterilizzati e iscritti all’ anagrafe a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della presente legge.
ARTICOLO 8 (Canili sanitari)
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all’ art. 84 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320 secondo i criteri stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale. Per le predette finalità i Comuni possono utilizzare i fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione. 2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi
sanitari di cui all’ art. 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico. 3. La gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. E’ fatto obbligo ai Servizi veterinari delle USL di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità . 4. I COmuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati e custodia.
ARTICOLO 9 (Rifugi)
1.In attuazione dell’ art. 3, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i Comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri: a) censimento della popolazione canina in ambito regionale; b)indicazioni della commissione regionale di cui al successivo art. 12.Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani provenienti dai canili sanitari che non hanno trovato adozione o altra prevista sistemazione. 2. La Giunta regionale determina altresì la percentuale di partecipazione di ogni Comune all’ onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio. La Giunta regionale, nei termini di cui al precedente comma 1, stabilisce i criteri tecnici di realizzazione dei rifugi, sentita la Commissione di cui all’ art. 12 della presente legge. 3. I finanziamenti di cui all’ art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 saranno ripartiti per la costruzione o ristrutturazione dei rifugi di cui al comma 1. 4. I rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere gestiti da enti e associazioni riconosciute e iscritte all’ Albo di cui all’ art. 13 della presente legge. 5. AL fine di combattere il fenomeno dell’ abbandono, presso i suddetti rifugi possono essere ospitati cani e gatti con regolare proprietario per determinati periodi di tempo e a pagamento. Le tariffe giornaliere saranno stabilite annualmente dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale di cui al successivo art. 12. 6. I Comuni nel cui territorio è prevista l’ ubicazione dei rifugi approvano i singoli progetti, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento regionale di individuazione, in zone ritenute idonee. L’approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’ opera. 7. Ai Servizi veterinari delle USL è demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi.
ARTICOLO 10 (Gatti)
1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E’ vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.
2. I gatti che vivono in libertà possono essere sterilizzati e rimessi nel loro gruppo.
3. Enti e associazioni zoofile o gruppi di persone, d’intesa con i servizi veterinari delle USL, possono avere in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
ARTICOLO 11 (Rinuncia)
1. Qualora il proprietario o detentore di un animale, intenda rinunciare a questi, deve formulare comunicazione scritta al Servizio veterinario della USL competente per territorio, che provvede al ritiro dell’ animale e alla consegna al competente rifugio in condizioni di affidabilità . 2. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l’
animale resta presso il rifugio. 3. L’ entità del contributo annuale è stabilita dalla Regione su proposta della Commissione di cui al successivo art. 12.
ARTICOLO 12 (Commissione regionale)
1. Presso l’ Avvocato regionale alla sanità è istituita, entro sessanta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, una Commissione regionale che coordina, sovraintende e controlla gli interventi necessari all’ attuazione della presente legge ed è organo consultivo della Giunta regionale.
2. La Commissione regionale, presieduta dall’ Assessore regionale alla sanità o suo delegato, è così composta:
a) l’ Assessore regionale all’ ambiente o suo delegato;
b) un medico veterinario del Settore assistenza veterinaria dell’ Assessorato alla sanità o suo delegato;
c) un medico del Settore sanità pubblica dell’Assessorato regionale alla sanità o suo delegato;
d) un medico veterinario designato dall’ ordine Nazionale dei medici veterinari;
e) tre esperti sorteggiati tra i nominati segnalati dalle Associazioni iscritte all’Albo di cui al successivo art. 13.
ARTICOLO 13 (Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali)
1. Presso l’Assessorato regionale alla sanità è istituito un Albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operati nella Regione Puglia.
2. Ai fini dell’ iscrizione all’ Albo, gli enti e le associazioni di cui al precedente comma 1 devono resentare domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di: a) copia dell’ atto costitutivo; b) copia dello Statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro e la tutela degli animali e copia del bilancio; c) elenco dei soci dal quale risulti l’ esistenza di almeno duecento soci ordinari; d) relazione documentata dell’attività esercita nonchè della efficienza organizzativa e operativa.
3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 12, dispone l’ iscrizione all’Albo regionale delle associazioni che ne hanno fatto domanda dandone comunicazione agli enti o associazioni interessate.
4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione d’ufficio, la conferma dell’iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al precedente comma 2.
5. Il mancato rispetto dei principi generali della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della presente legge comporta la cancellazione immediata dall’ Albo regionale.
6. Nella fase di prima applicazione della presente legge saranno iscritti all’ Albo regionale tutti gli enti e associazioni che ne facciano domanda, entro trenta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
ARTICOLO 14 (Attività di convenzione)
1. Le associazioni iscritte all’Albo regionale di cui al precedente art. 13, mediante convenzione con i Comuni, possono svolgere le seguenti funzioni:
a) costruire e gestire i rifugi per cani;
b) svolgere compiti di assistenza volontaria in generale ai canili sanitari e ai rifugi;
c) partecipare alle iniziative di cui agli artt. 5 e 6 della presente legge.
2. le attività oggetto di convenzione svolte dalle associazioni protezionistiche hanno carattere volontario con esclusione di fini di lucro.
ARTICOLO 15 (Guardie zoofile)
1. Per le funzioni di vigilanza, sul trattamenti cui sono sottoposti gli animali, la tutela sanitaria degli stessi, il controllo degli allevamenti, dei canili e tutti i luoghi dono sono allocati animali di affezione, oltre che dai soggetti indicati dall’ art. 57 del CPP possono essere svolte dalle guardie zoofile volontarie con la qualifica di Guardia giurata ai sensi del tu delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con rd 18 giugno 1931, n. 773. 2. Per ottenere la qualifica di cui al precedente comma i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esami di idoneità , istituito dalla Giunta regionale e attuato dai Servizi veterinari delle USL. 3. Le guardie zoofile volontarie saranno dotate di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta regionale con gli estremi di provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di Guardia zoofila. 4. Le guardie zoofile operano nell’ ambito di tutto il territorio provinciale.
ARTICOLO 16 (Contributi per il patrimonio zootecnico)
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario. 2. Tali eventi devono essere accertati competenti Servizi veterinari delle USL. 3. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera di Giunta regionale con riferimento a quanto previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.
ARTICOLO 17 (Sanzioni)
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione. 2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’ Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire settantacinquemila a lire quattrocentocinquantamila. 3. Chiunque, avendo iscritto il cane all’ Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila a lire trecentomila. 4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni. 5. Il detentore del canone che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell’ animale, come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da lire centocinquantamila a lire novecentomila. 6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno riscosse dalla Regione secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e confluiranno sull’ apposito capitolo 3061150 denominato << Entrate rivenienti da sanzioni amministrative di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 >>.
ARTICOLO 18 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le USL, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente legge. 2. Per le finalità della presente legge e per la erogazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 16, si farà fronte con le quote assegnate alla Regione a norma dell’ art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonchè con le somme derivanti dal precedente art. 17, che sono da considerarsi vincolate per la finalità della presente legge, e con i fondi di lire 100 milioni previsti al capº 0751013 << Spese per prevenzione del randagismo >> del bilancio 1995, previo prelevamento di pari importo dal cap. 1110070 << Fondi per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. 3. Le spese derivanti dagli articoli 4 e 5 della presente legge sono sostenute dalle USL con i fondi assegnati e gravanti sulla parte indistinta del Fondo sanitario.
ARTICOLO 19 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, sarà garantita la ristrutturazione o la costruzione di almeno un rifugio in ogni provincia. 2. In fase di prima attuazione della presente legge, in considerazione dei tempi necessari per gli adempimenti relativi alla realizzazione dei rifugi per cani di cui al precedente art. 9, i Comuni possono stipulare convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al precedente art. 13 che abbiano la disponibilità di strutture idonee. 3. I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo titolo devono comunicare la detenzione, nei termine massimo di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, al Servizio veterinario della USL competente per territorio per gli adempimenti previsti dall’ art. 3 della presente legge La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
REGIONE PUGLIA – LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 31-07-1996 INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 03 APRILE 1995, N. 12
CONCERNENTE GLI INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 86 del 7 agosto 1996
ARTICOLO 1 1. All’art. 19 della legge regionale 3 aprile 1995, nº 12 è aggiunto il seguente comma:<< 4. L’ Assessorato regionale alla sanità, sentita la Commissione regionale di cui all’art. 12, può concedere, previo parere motivato del Servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, una proroga alle convenzioni esistenti sino a un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all’artº 13 che dispongano di strutture idonee >>. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Leggi e Regolamenti Regionali
LEGGE REGIONALE 9 agosto 2006, n. 26
“Interventi in materia sanitaria”.
(abbiamo estrapolato l’Art. 2 , riguardante gli animali)………
Art. 2 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)
1. Alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 3 è inserito il seguente:
“1 bis) L’anagrafe canina di ogni AUSL deve essere informatizzata e centralizzata a livelli regionale, con attuazione di un sistema unitario di gestione ed elaborazione dati di anagrafe canina informatizzata regionale denominata ACIR.”;
b) al comma 2 dell’articolo 5 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “ A tal fine i Servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioistectomia per le femmine e nella orchiectomia per i maschi, sugli animali randagi presenti nel territorio. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione. Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni”;
c) al comma 2 dell’articolo 12 è aggiunta, infine, la seguente lettera: “e bis) un rappresentante individuato dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani della Regione Puglia.”;
d) il comma 2 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente: “2. Per il conseguimento della qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno specifico corso di addestramento istituito e attuato dalle AUSL, previa autorizzazione della Giunta regionale la quale determina criteri, modalità e tempi di attuazione.”;
e) il comma 4 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente: “4. E’ istituito presso il competente Settore dell’Assessorato alle politiche della salute il registro delle guardie zoofile regionali”.
2. Ai fini della tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo sono assunte le seguenti iniziative:
a) i canili, le pensioni e gli allevamenti per cani devono rispettare gli stessi criteri tecnici previsti per la costruzione e il risanamento dei rifugi. Il limite massimo di capienza dei rifugi e delle strutture a questi assimilate non può comunque superare le duecento unità di animali con esclusione di moduli contigui fatte salve
le strutture a oggi autorizzate che opereranno a esaurimento;
b) costituzione di tavoli politici e tecnici per il monitoraggio del fenomeno del randagismo e l’individuazione delle azioni necessarie, la cui composizione deve prevedere anche la partecipazione delle componenti presenti nella Commissione regionale. strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie). Dette tariffe sono uniche per le strutture transitoriamente, provvisoriamente o istituzionalmente accreditate.”.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 104 dell’11-8-2006
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 9 agosto 2006
INTRONA
Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974 – Direttore Responsabile Dott. Vincenzo Ligori – S.T.E.S. s.r.l. – 85100 Potenza
“Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria) e 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 6
(Modifica all’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12)
1. Il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), aggiunto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 26/2006, è sostituito dal seguente: “Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchiectomia nei maschi”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 12 dicembre 2006
VENDOLA
Note:
Testo riformulato dell’articolo 5della legge regionale 3aprile 1995, n.12
Art.5
(Profilassi)
1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all’art.12 della presente legge e sentite le associazioni e gli enti di cui al successivo art.13che ne facciano richiesta:
a) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali;
b) promuove e attiva, di concerto con la Sovrintendenza scolastica, corsi di educazione sanitaria, nelle scuole di ogni ordine e grado, intesi a definire un corretto rapporto uomo – animale;
c) istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale addetto all’attuazione della presente legge.
2. La Regione e le USL, attraverso i Servizi veterinari, con la collaborzione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d’affezione. A tal fine le USL possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchiectomia nei maschi.Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposto a preventivo intervento di sterilizzazione.Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni.
3. Gli interventi per la limitazione delle nacite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 102 del 24-07-2013 24419
PARTE SECONDA
Deliberazione del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 luglio 2013, n. 1223
Linee Guida Attuative dell’art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia di Prevenzione del fenomeno del Randagismo.
L’Assessore al Welfare, Elena Gentile, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione
(P.A.T.P.), confermata dal Dirigente dell’Ufficio 2, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
– In Regione Puglia la legislazione vigente demanda ai Servizi Veterinari del Servizio Sanitario Regionale l’assistenza sanitaria ai cani randagi ricoverati nei canili sanitari non chiarendo quali debbano essere le prestazione offerte.
– Vista la necessità di fornire ai Servizi Veterinari delle AASSLL un opportuno strumento, uniforme su tutto il territorio regionale, per una corretta gestione sanitaria dei cani ricoverati all’interno dei canili sanitari, l’Ufficio 2 Sanità Veterinaria e la Commissione Regionale Randagismo ex art 13 – L.R.12/95, hanno formulato una bozza di documento concernente le linee guida inerenti le competenze del Servizio Sanitario Regionale in materia di Prevenzione del Randagismo sviluppata nella riunioni della Commissione del 30/03/2012 e approvata con verbale della riunione del 28/05/2012.
– L’Ufficio 2 Sanità Veterinaria, dopo aver esaminato e completato il documento, lo ha proposto ai Direttori dei Servizi Veterinari dell’area Sanità Animale della Regione Puglia che, nelle riunioni del 18/09/2013 e del 15/11/2012, ne hanno integrato e approvato il contenuto così come esposto nell’allegato 1.
VISTO:
– L’art. 2 comma 5 della Legge 14 agosto 1991, n.281 prevede che “I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili.”
– La legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 all’art. 2 comma 1 prevede che le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria
degli stessi, sono esercitate dalle Aziende sanitarie locali (A.S.L.), ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13.
– Gli artt. 4 e 5 della stessa prevedono l’istituzione dell’anagrafe canina informatizzata con l’introduzione dell’identificazione dei cani tramite microchip
all’art. 5 comma 2 dandone la gestione alla A.S.L.
– L’art. 5 comma 2 della stessa sancisce che la “Regione e le U.S.L., attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d’affezione. A tal fine le U.S.L. possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchiectomia nei maschi.” Nello stesso articolo, al comma 3, si sancisce che gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.
– L’art. 8 della stessa prevede che nei canili sanitari i cani devono stazionare per il periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione
a norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico. Inoltre si fa obbligo ai Servizi veterinari delle A.S.L. di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 102 del 24-07-2013
Per quanto sopra esposto si rende, pertanto, necessario stabilire le linee guida attuative dell’art.2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95
in materia di Prevenzione del fenomeno del Randagismo per meglio definire le prestazioni sanitarie erogate dai servizi veterinari all’interno dei canili
sanitari e degli ambulatori ASL.
COPERTURA FINANZIARIA
La presente deliberazione non comporta implicazioni
di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della G.R. ai sensi dell’art. 4, 4°
comma, lettera K) della L.R. n. 7/97; L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto deliberativo.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Servizio;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. Di approvare quanto espresso in narrativa e di definire le Linee Guida Attuative dell’art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in
materia della prevenzione del fenomeno del Randagismo. (Allegato 1);
2. Di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. per la puntuale applicazione;
3. Di stabilire che gli oneri rivenienti dall’applicazione del presente provvedimento trovano copertura nella quota assegnata alla prevenzione collettiva del Fondo Sanitario Regionale.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente